Disponibilità aree ai fini della Aut. Unica 387/03
Il nuovo comma 4 bis dell'art. 12 del 387/03 introduce l'obbligo della "disponibilità dei terreni" da parte del proponente "prima del rilascio dell'autorizzazione". Ma cosa significa "disponbilità"?
Riportiamo un parere dello studio Chiomenti che dimostra come il preliminare (o opzione) di acquisto/diritto di superficie costituisca titolo sufficiente.
A) Il comma 42 del citato articolo 27 modifica l’articolo 12 del D.lgs. 387/2003, introducendo il comma 4 bis che dispone che “Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto”.
La portata di tale disposizione si coglie ove la si ponga a confronto con (i) l’art. 1, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”), che prevede che “L’utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 (n.d.r. le fonti rinnovabili) è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche” e con (ii) l’art. 12, comma 1 del D.lgs. 387/2003 secondo cui “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”.
Difatti, entrambe le disposizioni da ultimo citate attribuiscono agli impianti destinati alla produzione di energia da fonte rinnovabile (ed alle opere connesse) la qualifica di opere di pubblica utilità, con conseguente qualificazione come Dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001 (c.d. Testo Unico Espropriazione) all’Autorizzazione Unica e ai titoli ad essa equiparati per la costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.
In forza di tali previsioni, il proponente il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ben poteva iniziare il procedimento amministrativo per il conseguimento del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio dell’impianto, pur in mancanza della disponibilità dei suoli, potendo questa essere conseguita successivamente per effetto proprio del procedimento espropriativo avviato in forza dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 D.lgs. 387/2003 (ovvero dei titoli amministrativi ad essa equiparati).
Tuttavia, alla luce del recente intervento normativo operato dalla legge 99/2009, i principi sopra esposti non trovano più applicazione ove venga si intenda realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, occorrendo in tal caso dimostrare - anche nel corso del procedimento ma in ogni caso prima della conclusione dello stesso - di avere la disponibilità dei suoli coinvolti nella realizzazione dell’impianto.
Volendo svolgere qualche preliminare considerazione in merito all’interpretazione del concetto di “disponibilità” di cui si è avvalso il Legislatore (e prescindendo del tutto dall’approfondita analisi degli eventuali profili di irragionevolezza di cui la disposizione pur sembrerebbe affetta), sembrerebbe proficuo richiamare per analogia - implicando la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile innanzitutto un’attività di trasformazione del suolo - il dibattito interpretativo originato dalle previsioni normative che definiscono i soggetti legittimati a richiedere (ed ottenere) i titoli abilitativi all’attività edilizia (permesso di costruire e Denuncia di Inizio Attività).
A tale riguardo, a fronte del testo dell’articolo 11 del Testo Unico Edilizia (che prevede che il permesso di costruire può essere rilasciato a favore del (i) proprietario del suolo o (ii) a chi abbia titolo per richiederlo), è pressoché pacifico che nella categoria degli aventi titolo ben possano rientrare, oltre al proprietario, (i) i titolari di diritti reali limitati, (ii) l’affittuario di fondo rustico ai sensi dell’art. 16 della L. 3 maggio 1982, n. 203 nonché (iii) il soggetto che, come il promissario acquirente - parte di un contratto preliminare di compravendita - pur non essendo ancora titolari di diritti reali, hanno una legittima aspettativa ad acquisirlo (eventualmente condizionata proprio al rilascio del titolo amministrativo richiesto)2.
2 In tal senso, da ultimo, TAR Lombardia - Brescia, sent. 19 luglio 2008, n. 830, che in motivazione ha affermato (sebbene con riferimento alla legislazione urbanistica regionale relativa alla DIA) che “ […] Per quanto riguarda la presentazione della DIA si ritiene che l’espressione utilizzata dall’art. 42, comma 1 della LR 12/2005 (“il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività”) individui oltre al proprietario altre due categorie di soggetti. In primo luogo coloro che dispongono di un diritto reale diverso dalla proprietà che conferisca il potere di modificare l’immobile attraverso interventi edilizi. Accanto a questi si possono considerare legittimati quanti dispongano di un diritto di natura personale da cui derivino aspettative edificatorie. La promessa di vendita, e in generale il preliminare di compravendita, costituiscono sotto questo profilo titoli idonei (v. CS , purché non vi sia una clausola con un divieto espresso che riservi al promittente venditore la facoltà di definire le questioni edilizie in attesa del contratto definitivo […]”.
Alla luce di quanto precede, e con specifico riferimento al tema oggetto del presente scritto, si può pertanto ritenere sufficiente a provare nei confronti dell’amministrazione procedente il requisito della disponibilità dei suoli anche la mera titolarità di un contratto preliminare di compravendita di un diritto reale limitato (si pensi, ad esempio, ad un preliminare di compravendita per l’acquisto della superficie del terreno sul quale si intende realizzare l’impianto fotovoltaico).
0 commenti:
Posta un commento